Valutazione del Rischio incendio (D.L.vo 81/08 art. 46 – testo coordinato D.M. 10/03/98, nuovi Decr.Min. 2021)

Valutazione del Rischio incendio (D.L.vo 81/08 art. 46 – testo coordinato D.M. 10/03/98, nuovi Decr.Min. 2021)

Perchè è importante

Il datore di lavoro deve sempre valutare il rischio incendio applicando il D.L.vo 81/08 ed il D.M. 10/03/98
tenendo conto delle recenti modifiche introdotte dai Decreti Ministeriali del settembre 2021. La
valutazione consente di attuare le principali misure di prevenzione e di dimostrare che l’attività svolta dai
lavoratori avviene in sicurezza. L’analisi viene riportata in un allegato definito Documento di valutazione del
rischio incendio e risulta essere fondamentale per approfondire questi aspetti con un nostro tecnico della
prevenzione incendi iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno (D.M. 5 agosto 2011)

Di cosa si tratta

Il metodo per valutare il rischio incendio prende in considerazione anzitutto i materiali presenti,
classificandoli per la facilità di essere combustibili o infiammabili, quindi valuta le sorgenti che possono
creare l’innesco, infine considera le situazioni che possono determinare una facile propagazione
dell’incendio.

Che cosa consegniamo all’azienda

Consegniamo una relazione che considera i seguenti aspetti:

  • Sopralluogo approfondito in azienda per valutare la conformità dei locali, il ciclo produttivo, la gestione
    dei macchinari e degli impianti, le competenze dei lavoratori, la presenza di attrezzature antincendio, di
    certificazioni, di procedure per l’emergenza.
  • Acquisizione delle informazioni per capire se l’attività rientra tra quelle comprese nel DPR 151/11 ed il
    tipo di normativa antincendio da adottare.
  • Analisi del rischio ai sensi del D.M. 10/03/1998, secondo le seguenti fasi:
    1. individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti
    di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio);
    2. individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
    3. eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
    4. verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori
    provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

Cosa rischia il datore di lavoro

Il datore di lavoro secondo le nostre leggi è considerato il Garante della salute e sicurezza dei lavoratori. Egli
ha quindi un obbligo di sicurezza da cui discende l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione
necessarie. Egli si assume sempre la responsabilità principale nella valutazione del rischio, quindi la scelta
del consulente risulta essere molto importante.
I rischi per il datore di lavoro nascono dalle violazioni del D.L.vo 81/08, del Cod. civile e del Cod. penale e
consistono in sanzioni amministrative, sanzioni penali (contravvenzioni e delitti), azioni legali dei lavoratori,
e ad azioni di regresso dell’Inail. Una stima dei possibili costi che potrebbe sostenere è impossibile da
realizzare (dipende dal tipo di violazione e dalle conseguenze).

Buongiorno, come posso aiutarla?