Sicurezza Condomini

C.B.S. Lav

si occupa di

sicurezza negli spazi condominiali

C.B.S. Lav si occupa di sicurezza negli spazi condominiali ai sensi della Legge n. 220 del 11/12/2012 per applicare le Linee Guida elaborate all’interno del progetto “Immobile Sicuro”.
La divisione dedicata alla sicurezza è costituita da un pool di tecnici ed esperti in grado di affiancare l’amministratore e suggerire le misure di prevenzione dettate dalla normativa.

Cosa prevede il progetto “Immobile Sicuro”:

DOSSIER SICUREZZA CONDOMINI
non è quindi una semplice valutazione dei rischi.
Chiaramente fa riferimento alla riforma del condominio ma si tratta di una documentazione completa che illustra l’intera normativa, indica la rispondenza del condominio ai requisiti di ordine documentale e organizzativo, annota i rilievi di ogni particolare attraverso report fotografici e l’uso di strumenti di misura. Segue lo studio del caso esaminato e l’individuazione dei pericoli e delle soluzioni. Infine, viene dato spazio agli eventuali approfondimenti da realizzarsi in caso di evidenti non conformità.

Perché realizzare la valutazione dei rischi nei condomini ?
La risposta più semplice sarebbe: perché è obbligatorio. Ma non è una motivazione sufficiente. L’obiettivo della valutazione dei rischi è la tutela dell’incolumità di tutte le persone, che a qualsiasi titolo frequentano il condominio, con una attenzione particolare per i minori, le persone anziane e quelle con difficoltà motorie.

L’amministratore di condominio come sappiamo è il soggetto che instaura un rapporto giuridico con i condomini e che risponde sia a loro che a terzi in merito ad omesse manutenzioni delle parti comuni.
La responsabilità dell’amministratore non si limita alla presenza delle persone residenti e neppure ai lavoratori cosiddetti ”subordinati o con contratto di fabbricato” ma si estende a tutti i lavoratori, anche laddove non vi sia l’obbligo di redigere formalmente un documento di valutazione dei rischi, ponendo l’accento sull’importanza di gestire concretamente la sicurezza, anche nei casi in cui la legge non lo chieda esplicitamente, poiché attribuisce comunque responsabilità civili e penali in capo all’amministratore.
L’amministratore deve quindi prevedere uno strumento che sia aggiornato nel tempo e che diventi la carta di identità dell’immobile, per poter attivare un sistema di gestione finalizzato alla prevenzione, alla riduzione e al controllo dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e salute.

Diverse sentenze di tribunali hanno sottolineato qual è il ruolo dell’amministratore basandosi sulle responsabilità civili e penali attribuite:
Codice Penale:
art. 40 «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».
Codice Civile:
art. 1710 «il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia».
art. 2051 «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito».

Legge n. 220 del 11/12/2012 art.10 – L’amministratore di condominio deve:

  • Curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale indicando ogni dato relativo alle condizioni di
    sicurezza, quindi realizzare ed aggiornare un documento che dia evidenza dello stato dei beni comuni.
  • Conservare tutta la documentazione inerente lo stato tecnico del condominio ovvero è ritenuto il solo
    custode di tutti i progetti, certificati, autorizzazioni e/o concessioni pubbliche ai fini della verifica delle
    condizioni di sicurezza.
  • Compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell’edificio, ovvero predisporre gli interventi di
    riparazione di muri, tetti, scale, impianti, viali, cancelli, ecc. per garantire la sicurezza di tutti.
Buongiorno, come posso aiutarla?