Valutazione Rischi e definizione del Documento generale di Valutazione (DVR – D.L.vo 81/08 art. 28)

Valutazione Rischi e definizione del Documento generale di Valutazione (DVR – D.L.vo 81/08 art. 28)

Perchè è importante

Il datore di lavoro ha bisogno di un Documento di Valutazione dei Rischi completo, scritto dopo precise analisi e misure di prevenzione, come stabilito dal D.L.vo 81/08. In caso di controlli, infortuni o denunce di malattie professionali non gli serve a nulla un documento che possiamo definire “copia e incolla”, realizzato in poche ore ed in economia, anzi questa è la via più rapida per vedersi addebitare responsabilità penali.
Infatti, qualsiasi datore di lavoro è responsabile della propria iniziativa imprenditoriale e deve garantire la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. L’impresa è certa di rispettare questo obbligo, che discende dalla Costituzione, dal Codice civile (art.2087), dal D.L.vo 81/08, se non ha scelto bene il proprio consulente?

Di cosa si tratta

La valutazione dei rischi deve essere inserita in un documento (DVR) che indichi chiaramente le misure che si intendono attuare per prevenire i rischi e per dare una adeguata protezione ai lavoratori. Al fine di venire
incontro alle aziende più piccole, il D.L.vo 81/08 prevede la possibilità di ricorrere ad una modalità semplificata (procedure standardizzate) se l’azienda occupa sino a 50 dipendenti. Come sappiamo nella valutazione dei rischi l’imprenditore non è solo, ha bisogno di diverse competenze professionali e gestionali quindi egli deve prevedere alcune figure che parteciperanno al processo di analisi dei rischi.

 

Si parte anzitutto con il conoscere l’azienda per poi progettare il sistema più adatto per affrontare i rischi
riscontrati:

         Step1

  •  Si richiedono le piantine e si ripartiscono i lavoratori
  • Si guardano quali impianti sono presenti e la relativa documentazione
  • Si richiede il registro manutenzioni
  • Si valutano manuali operativi di macchine e impianti
  • Si raccolgono le schede di sicurezza di sostanze, prodotti, ecc.
  • Vanno segnate le procedure di lavoro
  • Si annotano l’elenco dpi forniti ai lavoratori
  • Si valuta se i lavoratori e preposti hanno osservazioni da fare
  • Si verificano se vi sono malattie professionali ed infortuni
    Step2
  • Individuazione dei fattori di rischio
  • Individuazione dei lavoratori esposti
  • Stima dell’entità delle esposizioni
  • Stima della gravità degli effetti e la probabilità
  • Verifica le misure tecniche, organizzative, procedurali che sono utili
  • Definizione di un piano d’intervento
  • Definizione tempi di verifica

Che cosa consegniamo all'azienda

La documentazione che forniamo al datore di lavoro non è un semplice adempimento burocratico, non è un elenco di analisi e di buone intenzioni da lasciare nel proprio archivio. Con essa indichiamo che sono state
prese in considerazione tutte le caratteristiche dell’impresa e tutti i possibili pericoli associati alle mansioni. L’obiettivo è duplice: abbassare le probabilità che si verifichino infortuni, malattie professionali, ed aiutare il titolare dell’impresa a dimostrare che ha fatto tutto ciò che era nelle sue possibilità per salvaguardare la sicurezza.

Cosa rischia il datore di lavoro

Il datore di lavoro secondo le nostre leggi è considerato il Garante della salute e sicurezza dei lavoratori. Egli ha quindi un obbligo di sicurezza da cui discende l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie. Egli si assume sempre la responsabilità principale nella valutazione del rischio, quindi la scelta del consulente risulta essere molto importante.
I rischi per il datore di lavoro nascono dalle violazioni del D.L.vo 81/08, del Cod. civile e del Cod. penale e consistono in sanzioni amministrative, sanzioni penali (contravvenzioni e delitti), azioni legali dei lavoratori, e ad azioni di regresso dell’Inail. Una stima dei possibili costi che potrebbe sostenere è impossibile da realizzare (dipende dal tipo di violazione e dalle conseguenze).

Buongiorno, come posso aiutarla?